Art. 6.
(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive).

      1. Dopo la lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

          «c-bis) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, che non si sottopongano ad un trattamento terapeutico-riabilitativo».